e questa è la motivazione... per chi ha lo stomaco
IV.A - GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010
La gara è stata oggetto di un tentativo di alterazione del risultato a fini di scommesse per opera di Giusti, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo dei tecnici, e di Gianello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la soc. Napoli.
La contestazione rivolta a Gianello consiste nel contatto effettuato, su richiesta di Giusti, nei confronti dei calciatori Cannavaro e Grava, tesserati per la soc. Napoli, contatto che non dava esito positivo per il rifiuto opposto da questi ultimi.
L’illecito emerge in quanto il Gianello confidava a V.G. (ispettore di P.S. con il quale intratteneva un rapporto di frequentazione e di amicizia) di essere stato contattato da una persona che gli aveva chiesto di intervenire per cercare di favorire la vittoria della Sampdoria nella gara con il Napoli al fine di far conseguire alla squadra ligure la qualificazione in Champions League.
Prima della gara (ultima giornata del campionato 2009/2010) la Sampdoria occupava il 4° posto in classifica generale (con 64 punti) davanti al Palermo (62 punti), mentre il Napoli occupava il 6° posto (con 59 punti) in posizione non utilmente modificabile in quanto non poteva raggiungere la Sampdoria e non poteva essere raggiunto dalla Juventus (che aveva 55 punti).
Gianello confidava all’ispettore di P.S. (facente parte del Gruppo tifosi, giochi e scommesse della Squadra mobile di Napoli) di aver contattato i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella allo scopo di raggiungere un’intesa per un risultato a favore della Sampdoria, ma di aver ricevuto un netto rifiuto.
Precisava l’ispettore che Gianello gli aveva raccontato che “queste partite truccate venivano organizzate da tempo anche al fine di effettuare scommesse”. L’ispettore depositava relazioni di servizio al proprio Ufficio di appartenenza in data 24.5.2010 e 14.9.2010.
Va subito precisato che, se pure tra l’ispettore e Gianello si era creato nel tempo un rapporto di amicizia e di frequentazione, Gianello però non conosceva il ruolo dell’amico e, quindi, non poteva certo immaginare che questi avrebbe riferito l’oggetto delle loro conversazioni al’Autorità giudiziaria.
L’ispettore riferiva nelle proprie relazioni che Gianello aveva rivelato che i suoi guadagni da calciatore non potevano bastare e che, invece, grazie ai contatti che gli consentivano di conoscere anzitempo i risultati di partite alterate, aveva potuto comprare una casa a sua madre, una a suo fratello e ne stava per comprare una per se stesso.
Nel corso di un colloquio tra Gianello e l’ispettore, il calciatore confermava di aver contattato, in vista della gara Sampdoria - Napoli, i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella ricevendo da tutti un netto rifiuto all’alterazione del risultato.
Successivamente l’ispettore tentava di avere maggiori informazioni e notizie sul giro delle gare truccate, ma con scarso successo, ricevendo spesso dal calciatore risposte evasive.
A questo punto, l’ispettore veniva interrogato dal P.M. presso la Procura della Repubblica in data 6.10.2010 e allo stesso confermava quanto sopra precisato, frutto dei contatti diretti avuti con Gianello e della attività investigativa svolta su disposizioni del proprio Ufficio di appartenenza.
Interrogato dal P.M. in data 15.5.2011 a sua volta Gianello negava di aver avuto contatti in merito alla gara Sampdoria - Napoli per informazioni, consigli o eventuali scommesse.
Su domanda del P.M. precisava di avere un rapporto “buono ma non particolarmente confidenziale” con Cannavaro e Grava, mentre con Quagliarella il rapporto “era limitato al campo di gioco, alle partite ed agli allenamenti”.
Nel corso dell’interrogatorio, però, il P.M. rendeva noto a Gianello il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi a lui dall’ispettore di P.S.
Conosciute tali dichiarazioni il quadro istruttorio si modificava completamente giacchè Gianello decideva di riferire che, in effetti, qualche giorno prima di Sampdoria - Napoli, era stato contattato da Giusti al fine di parlare con qualche compagno di squadra per proporgli di rendere maggiormente sicuro il risultato della gara in favore della Sampdoria, per consentirgli di effettuare scommesse certe. Il Giusti prospettava la possibilità di ricompensare i giocatori che si fossero resi disponibili con somme di denaro.
In particolare, in quella fase dell’interrogatorio, Gianello precisava di aver promesso a Giusti “che gli avrebbe fatto sapere” e di non aver contattato nessuno. Pochi istanti dopo, però, Gianello chiariva di aver detto ai compagni nello spogliatoio (“credo fossero quattro o cinque”) “che c’era una persona disponibile a dare del denaro qualora avessimo lasciato vincere la Sampdoria”. Sottolineava comunque di aver avuto una risposta negativa da tutti i presenti.
Invitato dal P.M. a essere più preciso, Gianello decideva di fornire maggiori particolari chiarendo di aver scelto l’occasione di un allenamento per rivolgersi ai compagni di squadra Cannavaro e Grava ed escludendo di aver parlato con Santacroce, De Sanctis e Quagliarella, ribadendo il diniego opposto da Cannavaro e Grava e la sua volontà, a questo punto, di non insistere nel tentativo pur se Giusti aveva offerto “decine di migliaia di euro per ogni giocatore disponibile”.
Da rilevare che Gianello riconosceva che la sua dichiarazione originaria in ordine alla propria estraneità a scommesse era smentita dalle sue stesse parole in ordine ai comportamenti tenuti in occasione della gara Sampdoria - Napoli oltre che dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni di cui gli era stata data lettura.
La versione definitiva di Gianello veniva confermata integralmente dinanzi alla Procura Federale in occasione della audizione del 16.7.2012.
Al fine di valutare gli addebiti contestati nell’atto di deferimento, la Commissione deve considerare le seguenti circostanze:
a) le dichiarazioni dall’ispettore di P.S., il quale, dopo aver appreso da Gianello le circostanze riferite, aveva continuato a espletare accertamenti su incarico del suo Ufficio;
b) le dichiarazioni confessorie di Gianello, alle quali deve essere assegnata piena credibilità in quanto recepite dal menzionato ispettore in epoca non sospetta ovvero quando le indagini della Procura della Repubblica e della Procura Federale non erano ancora iniziate;
c) la posizione di Gianello nella squadra del Napoli come facente parte della rosa di prima squadra e, dunque, idoneo ad avere contatti quotidiani con i propri compagni;
d) i rapporti di particolare familiarità in essere con i compagni di squadra Cannavaro e Grava;
e) le numerose intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del giudizio e richiamate nel capitolo “Gruppo di scommesse”, che provano il rapporto costante tra Gianello e Giusti rivolto alla effettuazione di scommesse su varie gare anche del Napoli;
f) la situazione di classifica all’ultima di campionato di Sampdoria e Napoli assai compatibile con l’ipotesi che si possa essere concretizzato il tentativo di illecito;
g) i precedenti di Gianello che aveva confessato all’ispettore di aver comprato, con proventi derivanti da scommesse, una casa per sua madre e una per suo fratello, mentre ne stava comprando una per se stesso, rendendo acclarata la sua partecipazione al mondo delle scommesse.
In considerazione di quanto sopra va dichiarata la piena responsabilità di Gianello per il tentativo di illecito contestato in violazione del disposto di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS.
Per quanto attiene alle posizioni dei calciatori Cannavaro e Grava, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria - Napoli e, in particolare, la proposta formulata dal compagno di squadra Gianello, va preliminarmente ricordato come, nelle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Gianello all’ispettore di P.S. (di cui – si ribadisce – non conosceva la vera identità) veniva riferito del tentativo di illecito intervenuto, seppur con esito negativo, con gli stessi calciatori.
Va ricordato al riguardo che, se all’inizio Gianello precisava spontaneamente di aver contattato anche il compagno di squadra Quagliarella (la cui partecipazione all’illecito poteva essere importante avendo tale calciatore un premio previsto dal suo contratto con la soc. Napoli nel caso in cui, segnando una rete nella gara in questione, avesse raggiunto le 12 segnature stagionali), nel prosieguo, nel corso degli interrogatori dinanzi alla Procura della Repubblica e alla Procura federale, confermava esclusivamente i contatti con i calciatori Cannavaro e Grava.
La veridicità della confessione di Gianello risulta confermata da una attenta lettura degli atti del giudizio in considerazione dei particolari rapporti di familiarità di Gianello con Cannavaro e Grava (insieme al Napoli con Grava dalla stagione 2005/2006 e con Cannavaro dalla stagione 2006/2007), in relazione dal ruolo difensivo rivestito dai due calciatori nella squadra del Napoli (importante ai fini della alterazione del risultato di una gara), dalle stesse dichiarazioni rese da Grava dinanzi al P.M. in data 15 maggio 2011 (“Non escludo tuttavia che Gianello abbia potuto nel corso della settimana fare a me e ad
altri compagni di squadra battute scherzose circa il fatto che ormai fossimo già in vacanza o qualcos’altro di simile. Intendo precisare che a considerazioni del genere non avrei dato alcun peso, vista la serietà che mi contraddistingue, intendendole come riferimenti scherzosi ragion per cui non ho un ricordo nitido della circostanza”), dichiarazioni che non escludono l’intervenuto tentativo di illecito, peraltro neppure escluso dal compagno di squadra Cannavaro nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al P.M. in data 7.7.2011 e nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 6.7.2012 (“se (Gianello) avesse fatto battute in tal senso non gli avrei dato alcun peso, perché le avrei ritenute uno scherzo
come tanti fra compagni”).
Dichiarazioni gravi perché tendono a togliere rilevanza e importanza al tentativo di illecito intervenuto considerandolo uno scherzo e nulla di più, ma senza escludere che Gianello possa averne parlato.
Quanto assunto dalle difese di Cannavaro e di Grava con riferimento alla chiamata in correità non può essere preso in considerazione perché nella fattispecie in esame non ci si trova in presenza di una “semplice dichiarazione rilasciata dal Gianello” quanto di una spontanea confessione effettuata in data non sospetta (quando le indagini penali e sportive non erano ancora iniziate), in modo confidenziale da Gianello all’ispettore di P.S., che riteneva semplicemente un amico.
Riconosciuta da questa Commissione l’attendibilità di Gianello (la posizione di calciatore facente parte della rosa di prima squadra della soc. Napoli, i rapporti di amicizia con i calciatori Cannavaro e Grava dagli stessi riconosciuti, le finalità perseguite da Gianello confermate in atti e dalle numerose intercettazioni telefoniche, la spontaneità della confessione resa in origine dal Gianello, la particolare situazione amicale del Gianello con l’intera squadra per cui vi era alcun interesse a coinvolgere nel tentativo di illecito Cannavaro e Grava se questo non fosse realmente avvenuto, il coinvolgimento di questi ultimi confermato sempre nel corso dell’intera vicenda, seppur come soggetti che avevano
rifiutato di commettere l’illecito) deve ritenersi accertato il coinvolgimento dei calciatori Cannavaro e Grava.
Non è vero (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei due calciatori) che le dichiarazioni di Gianello siano “una interminabile altalena di affermazioni, smentite, attenuazioni”; è vero, invece, che Gianello, dopo aver spontaneamente confessato all’ispettore di P.S., negava dinanzi al P.M. per poi confessare nella stessa sede, una volta avuta conoscenza delle dichiarazioni rese dallo stesso ispettore, con una descrizione dei fatti che appare di per se logica e convincente.
Al riguardo a nulla può valere la denuncia-querela proposta da Cannavaro e da Grava nei confronti di Gianello: questa, infatti, assume un aspetto del tutto strumentale giacchè proposta solo in data 26.7.2012, cioè in epoca successiva molto lontana dal momento in cui Grava (in data 15.5.2011) e Cannavaro (in data 7.7.2011) avevano avuto conoscenza delle dichiarazioni rese da Gianello dinanzi alla Procura della Repubblica. Ne consegue che, maturato il convincimento che i calciatori Cannavaro e Grava, contattati da Gianello, pur rifiutando l’illecito, abbiano omesso di informare tempestivamente la
Procura federale, è confermata la violazione contestata dell’art. 7, comma 7, CGS.
Alle responsabilità di Gianello, Cannavaro e Grava consegue quella oggettiva della soc. Napoli ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, CGS e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato Gianello, nonché ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cannavaro e Grava.
Per quanto attiene alla posizione di Giusti, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’Albo dei tecnici, deferito per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, CGS per avere, in occasione della gara Sampdoria - Napoli, in concorso con il calciatore Gianello, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della Sampdoria, offrendo denaro per la realizzazione dell’ illecito, non appare sussistere alcun dubbio in ordine alla responsabilità dello stesso.
La figura di Giusti, seppure senza un nome, comincia ad apparire nelle confidenze rese da Gianello all’ispettore di polizia V.G. quando Gianello riferisce di essere stato avvicinato da una persona che gli proponeva di contattare alcuni suoi compagni al fine di falsare la gara per favorire la qualificazione in Champions League della Sampdoria.
Nella audizione dinanzi alla Procura della Repubblica del 15.5.2011 Gianello definisce in origine Giusti come “gente del nord” per poi dare un nome e un cognome alla persona che lo aveva contattato per il tentativo di illecito (proprio Silvio Giusti). Nominativo confermato nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 16.5.2012, persona della quale si trova il più ampio riscontro nelle numerose intercettazioni telefoniche presenti in atti.
Da tali intercettazioni emergono gli stretti rapporti intercorrenti tra Giusti e Gianello che, dopo aver militato nella stessa squadra (Chievo Verona), tornano a sentirsi con frequenza per discutere di “scommesse” calcistiche.
Sulla partecipazione attiva di Giusti al tentativo di combine per la gara Sampdoria - Napoli vi è piena prova.
Da rilevare che Giusti, convocato dinanzi alla Procura della Repubblica in data 19.1.2012, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.
Comparso, poi, dinanzi alla Procura federale in data 5.7.2012 si rifiutava di rispondere a qualsivoglia domanda e si limitava a depositare una breve nota difensiva con la quale escludeva di aver mai inquinato il corretto esito di competizioni sportive, contestava le dichiarazioni resa da Gianello e negava di aver mai promesso compensi e/o utilità a terzi.
Giusti, nel presente procedimento, si è limitato a eccepire il difetto di giurisdizione della Commissione, sostenendo di non essere più iscritto nel ruolo dei tecnici, a seguito del mancato pagamento delle relative quote di iscrizione successivamente alla stagione sportiva 2006/2007. L’ eccezione è stata però rigettata con ordinanza dalla Commissione.
Non difendendosi nel merito, Giusti di fatto ha mostrato di non possedere alcun modo per disattendere l’accusa rivolta nei suoi confronti.
La veridicità delle dichiarazioni di Gianello in ordine alla posizione assunta da Giusti nella vicenda in questione trovano conferma, oltre che nelle ragioni già esposte con riferimento alla figura di Gianello, anche nelle molteplici intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, dalle quali emerge la figura di un uomo (Giusti) assolutamente coinvolto nel mondo delle scommesse e, dunque, incline a ricercare il miglior sistema per trarre il maggior profitto dalle scommesse stesse.
Poiché risulta con certezza, come si vedrà meglio al punto successivo, che Giusti, minuziosamente informato da Furlan, era perfettamente a conoscenza della combine diretta all’alterazione del risultato della gara Portogruaro - Crotone del 29.5.2011, deve esserne affermata la responsabilità a titolo di violazione del dovere di informare senza indugio la Procura Federale previsto dall’art. 7, comma 7, CGS, in conformità alla contestazione mossagli con l’atto di deferimento.
scandaloso come si salvi il tarallaro, e altri 4 o cinque..
