il comunicato così recita:
considerato che, in conformità ad un orientamento interpretativo da tempo consolidatosi (dal C.U. n. 61 del 27 agosto 1997 al più recente C.U. n. 20 del 18 agosto 2010), il trattamento sanzionatorio di condotte disciplinarmente rilevanti accertate in gare “amichevoli” deve opportunamente riflettere la peculiarità di tali eventi caratterizzati, sia in Italia che all’Estero, da non omogenei moduli organizzativi, condizioni ambientali, impegno agonistico e calendarizzazione;
considerato, in particolare, che per esplicita previsione normativa (art. 19, comma 10 CGS), l’espulsione dal campo di un calciatore ne determina la consequenziale squalifica esclusivamente in occasione di una gara ufficiale, consentendo in tal modo l’applicazione, in occasione di gare “non ufficiali”, qualora ne ricorrano le condizioni, di una sanzione meno afflittiva e che analoga discrezionalità deve essere riconosciuta in tema di ammonizioni e, più in generale, in riferimento ai minimi edittali normativamente indicati, onde evitare incongrui effetti sulle gare di campionato, delibera:
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
AMMENDA € 10.000,00
LUCARELLI Cristiano (Napoli): per avere, al 47° del secondo tempo, fronteggiato con atteggiamento intimidatorio un Assistente. (gara del 7/08/11)
AMMENDA € 5.000,00
MAGGIO Christian (Napoli): per avere, al 37° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto ed ingiuriato un calciatore avversario. (gara del 7/08/11)