basterebbe informarsi...
i comunicati dell'anno scorso del giudice tosel:
http://www.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=aa47ebd5-afc9-49b6-8a74-df82bbdefef4&groupId=10192http://www.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=071f09d5-02fe-4f69-a488-594fdb20dd23&groupId=10192considerato che, in conformità ad un orientamento interpretativo, da tempo consolidatosi (dal 
C.U. n. 61 del 27 agosto 1997 al più recente C.U. n. 40 del 21 agosto 2009), il trattamento 
sanzionatorio di condotte disciplinarmente rilevanti accertate in gare “amichevoli” deve 
opportunamente riflettere la peculiarità di tali eventi caratterizzati, sia in Italia che all’estero, da 
non omogenei moduli organizzativi, condizioni ambientali, impegno agonistico e 
calendarizzazione; 
considerato, in particolare, che per esplicita previsione normativa (art. 19, comma 10 CGS), 
l’espulsione dal campo di un calciatore ne determina la consequenziale squalifica 
esclusivamente in occasione di una gara ufficiale,  
consentendo in tal modo l’applicazione, in 
occasione di gare “non ufficiali”, qualora ne ricorrano le condizioni, di una sanzione meno 
afflittiva e che analoga discrezionalità deve essere riconosciuta in tema di ammonizioni e, più in 
generale, in riferimento ai minimi edittali normativamente indicati, onde evitare incongrui 
effetti sulle gare di campionato,