Autore Topic: Penalizzazione Napoli (ANNULLATA !)  (Letto 88136 volte)  Share 

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falceEmarcello

Penalizzazione Napoli
« Risposta #580 il: 15 Gennaio, 2013, 18:05:54 pm »
Mignotte, locali e omerta' ... Stefano Mauri esempio di lazialita' :asd:

Offline Piskyno89

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #581 il: 15 Gennaio, 2013, 18:18:49 pm »
scusa albe' mi riassumeresti con esattezza i motivi per i quali la lazio rischia...intendo come sono coinvolti mauri e sculli ...è passato tempo e ho dimenticato qualcosa...
lazio-genoa 4-2. mi ricordo che le scommesse erano rivolte al risultato esatto del primo tempo, e sull'1-over 2.5 nel secondo tempo. Penultima giornata di campionato, genoa già salvo e lazio che la domenica prima aveva perso ad udine e si era fatta superare dall'udinese al quarto posto. In quella lazio giocava sculli che, secondo gli atti di cremona, era il tramite per corrompere gli ex-compagni del genoa.

settimana successiva c'era lecce-lazio. La lazio doveva solo vincere e sperare in una sconfitta dell'udinese in casa col milan già scudettato. Il lecce si era già salvato essendosi comprato il derby col bari, e a sorpresa la samp aveva perso in casa con un palermo che non aveva nulla da chiedere a nessuno. e quindi è stato ben lieto di vendersi la gara con a mauri&co.

mauri fu arrestato per la scheda telefonica intestata non mi ricordo a che familiare e che confermava i contatti con gli zingari. Così come c'erano delle tracce di versamenti su un conto svizzero che se non sbaglio era intestato ai genitori di mauri.
cioé le prove contro il giocatore ci sono... se 2 indizi non fanno una prova nel processo penale, in quello sportivo abbiamo visto che anche 1 solo indizio ti costa la squalifica. quindi su mauri, a meno che non scenda il Dio avvocato in terra, dormo sonni tranquilli.

La penalizzazione della Lazio, purtroppo per loro, è una conseguenza sempre per il criterio della responsabilità oggettiva.

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #582 il: 15 Gennaio, 2013, 18:21:09 pm »
lazio-genoa 4-2. mi ricordo che le scommesse erano rivolte al risultato esatto del primo tempo, e sull'1-over 2.5 nel secondo tempo. Penultima giornata di campionato, genoa già salvo e lazio che la domenica prima aveva perso ad udine e si era fatta superare dall'udinese al quarto posto. In quella lazio giocava sculli che, secondo gli atti di cremona, era il tramite per corrompere gli ex-compagni del genoa.

settimana successiva c'era lecce-lazio. La lazio doveva solo vincere e sperare in una sconfitta dell'udinese in casa col milan già scudettato. Il lecce si era già salvato essendosi comprato il derby col bari, e a sorpresa la samp aveva perso in casa con un palermo che non aveva nulla da chiedere a nessuno. e quindi è stato ben lieto di vendersi la gara con a mauri&co.

mauri fu arrestato per la scheda telefonica intestata non mi ricordo a che familiare e che confermava i contatti con gli zingari. Così come c'erano delle tracce di versamenti su un conto svizzero che se non sbaglio era intestato ai genitori di mauri.
cioé le prove contro il giocatore ci sono... se 2 indizi non fanno una prova nel processo penale, in quello sportivo abbiamo visto che anche 1 solo indizio ti costa la squalifica. quindi su mauri, a meno che non scenda il Dio avvocato in terra, dormo sonni tranquilli.

La penalizzazione della Lazio, purtroppo per loro, è una conseguenza sempre per il criterio della responsabilità oggettiva.
grazie mille  :ok:



Offline Piskyno89

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #583 il: 15 Gennaio, 2013, 18:26:32 pm »
grazie mille  :ok:
e comunque sia chiaro, nel momento in cui gianello è ritenuto colpevole (seppur non credibile nel caso di cannavaro e grava), per il diritto sportivo il nostro punto di penalità è sacrosanto.

ci sono società come l'empoli che hanno preso la penalità per responsabilità presunta.

Ecco xké ritengo che ci siano più margini di manovra per il proscioglimento dei due difensori (à-la-bonucci e pepe, o di vaio o del presidente del pescara sebastiani) piuttosto che sulla possibilità di non avere noi la penalità visto che gianello ha confessato, anche se dopo le intercettazioni, di aver tentato di combinare la partita.

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #584 il: 15 Gennaio, 2013, 18:38:52 pm »
e comunque sia chiaro, nel momento in cui gianello è ritenuto colpevole (seppur non credibile nel caso di cannavaro e grava), per il diritto sportivo il nostro punto di penalità è sacrosanto.

ci sono società come l'empoli che hanno preso la penalità per responsabilità presunta.

Ecco xké ritengo che ci siano più margini di manovra per il proscioglimento dei due difensori (à-la-bonucci e pepe, o di vaio o del presidente del pescara sebastiani) piuttosto che sulla possibilità di non avere noi la penalità visto che gianello ha confessato, anche se dopo le intercettazioni, di aver tentato di combinare la partita.
si si hai ragione....gianello è ritenuto credibile...quindi almeno di stravolgimenti nei suoi confronti avremo il -1  :doh: ma sara' penalizzata anche la lazio  :sisi:



Offline Gerardo Petti

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #585 il: 15 Gennaio, 2013, 19:14:43 pm »
sulla "credibilità " di gianello avanzerei qualche dubbio......

si dice che nei vari interrogatori abbia cambiato 5-7 versioni dei fatti....

quello che sembrerebbe incastrare il napoli è il fatto che la persona con cui  gianello si è confidato è proprio un poliziotto, quindi teste ritenuto credibile
Bale mi fa cagare a spruzzo, è un caprone.

Offline Joker

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #586 il: 15 Gennaio, 2013, 19:24:54 pm »
sulla "credibilità " di gianello avanzerei qualche dubbio......

si dice che nei vari interrogatori abbia cambiato 5-7 versioni dei fatti....


quello che sembrerebbe incastrare il napoli è il fatto che la persona con cui  gianello si è confidato è proprio un poliziotto, quindi teste ritenuto credibile

Il problema è che la difesa del Napoli si basa proprio su questo punto.
Se danno ragione al Napoli, finiscono per trascurare la voce del poliziotto e non credo che succederà mai, purtroppo.
Caserta la città dove SI A SCIMITA' FOSS BELLEZZ LOR FOSSR TUTT FOTOMODELL. Cittadina triste composta da finti maschi esaltati loro a juve casert a casertan e a regg, e 4 peret arrsagliut che a 15 anni s vesten comm e mamm e 50ann.

Offline vampyr8

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #587 il: 15 Gennaio, 2013, 20:11:36 pm »
Gianello è il nuovo Michele Misseri

Offline Crippler

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #588 il: 15 Gennaio, 2013, 21:06:03 pm »
ROMA - "I nostri legali hanno preso informazioni e siamo tranquilli: siamo fuori da tutto. Rimarremmo allibiti se succedesse qualcosa che riteniamo non giustificato, non corretto e non giusto. Se la stessa giustizia penale ha ritenuto di dover prorogare i termini di sei mesi...". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commenta così a Panorama.it la notizia dei deferimenti in arrivo per il suo club e il capitano Stefano Mauri dalla giustizia sportiva per la vicenda del Calcioscommesse. I deferimenti secondo Lotito cozzerebbero con la richiesta del pm di Cremona Roberto Di Martino di prorogare le indagini che vedono coinvolto anche il centrocampista brianzolo. E anche con il comportamento attendista fin qui mantenuto dalla stessa Procura Figc, in attesa di sviluppi proprio da Cremona. "Se la Procura ha chiesto la proroga perchè loro vogliono procedere in maniera immediata al deferimento?", si domanda il numero uno biancoceleste."Dico solo che è stata fatta una trasmissione e nelle anticipazioni è stata messa la faccia di Mauri - aggiunge -. Procederemo per il reato di diffamazione nei confronti degli autori della trasmissione; ho già dato mandato ai legali di muoversi. La trasmissione chiude dicendo: 'Non si capisce perchè alcuni calciatori sono stati deferiti e altri sono ancora liberi di giocare". La sua Lazio è seconda in classifica ma potrebbe rispondere per responsabilità oggettiva nelle presunte combine di Lazio-Genoa e Lecce-Lazio del maggio 2011.Il patron, però, ostenta sicurezza sia su Mauri (ha un "atteggiamento sereno che dimostra da mesi in campo giocando con tranquillità e "la carcerazione preventiva è uno strumento per acquisire le prove e non uno strumento di colpevolezza") che sul club: "Io non ho paura di nulla perchè non ho fatto nulla - dice -. I nostri legali hanno preso informazioni e sono tranquilli. Siamo fuori da tutto. Rimarremmo allibiti se succedesse qualcosa che riteniamo non giustificato, non corretto e non giusto. Se la stessa giustizia penale ha ritenuto di dover prorogare i termini di sei mesi... Avesse avuto le prove avrebbe chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio. Non si capisce perchè in questa fase qualcuno si assume la responsabilità di fare una scelta che comporta danni gravi e irreparabili. Perchè una volta che li hai fatti questi danni come li recuperi?". In attesa di un pronunciamento della Procura Figc, la classifica rimane però sub judice. "In una competizione chiusa come il campionato italiano se lei toglie due punti oggi e due punti domani anche dal punto di vista psicologico... Questo è il sistema per far scoppiare casino", rileva Lotito. L'unica cosa certa, al momento, è che giovedì andrà in scena il processo d'appello del Napoli contro il -2 inflitto dalla Commissione Disciplinare per il filone partenopeo del calcioscommesse che vede coinvolti Gianello, Grava e Cannavaro.








http://www.corrieredellosport.it/calcio/serie_a/lazio/2013/01/15-295132/Lotito:+%C2%ABI+deferimenti?+La+Lazio+%C3%A8+tranquilla%C2%BB
Spoiler

Spoiler
Inter campione d'italia La tanto osannata Juventus arriva al massimo quarta Napoli non più sopra dell'ottavo posto Il Chievo retrocede, pioli non mangia il panettone Maxi Lopez non arriva a 10 gol Colomba, Ficcadenti, mihajlovic, de canio e reja saranno esonerati Nesta si spacca e dà  l'addio al calcio Quagliarella fa 6 gol L'inter esce agli ottavi di

Offline Gerardo Petti

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #589 il: 15 Gennaio, 2013, 21:14:54 pm »
ROMA - "I nostri legali hanno preso informazioni e siamo tranquilli"


fermato qui.....sono colpevoli... :asd: :asd:
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Offline Gabbie

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #590 il: 15 Gennaio, 2013, 22:39:22 pm »
Ma è ovèr stu fatt che i bookmakers inglesi dicono che confermeranno il -2? Ma chist e cazz loro nun s'e fann maje?
Un fatto che mi ha costretto a chiamare Gabriella alle undici dell'altro ieri.
Chi è la persona per cui le hai chiesto di praticare un maleficio e perché.

Offline Aurea Mediocritas

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #591 il: 15 Gennaio, 2013, 23:02:32 pm »
Lo penso anche io, solo al Tnas avremo la squalifica dimezzata. Che amarezza questa vicenda, a dir poco kafkiana.

Offline Gerardo Petti

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #592 il: 15 Gennaio, 2013, 23:07:39 pm »
per me diventa giovedi -1....e al tas annullano....

tutto sommato mi sta anche bene....per un discorso "motivazionale"   :look:


A FIRENZE LI VOGLIO TOSTI E INCAZZATI (CIT.)
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Offline Aurea Mediocritas

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #593 il: 15 Gennaio, 2013, 23:13:53 pm »
Non annullano niente, non possono permettersi di fare giurisprudenza adesso... Alla fine ci resterà il -1 e Cannavaro e Grava torneranno disponibili a fine aprile.

Online Guallera V.2

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #594 il: 15 Gennaio, 2013, 23:50:29 pm »
Non annullano niente, non possono permettersi di fare giurisprudenza adesso... Alla fine ci resterà il -1 e Cannavaro e Grava torneranno disponibili a fine aprile.
:sisi:

Offline vampyr8

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #595 il: 16 Gennaio, 2013, 00:14:24 am »
Lotito: "Deferimenti ora sarebbero anomali"

quelli del Napoli non erano anomali?

Offline Alex88

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #596 il: 16 Gennaio, 2013, 00:38:19 am »
sulla "credibilità " di gianello avanzerei qualche dubbio......

si dice che nei vari interrogatori abbia cambiato 5-7 versioni dei fatti....

quello che sembrerebbe incastrare il napoli è il fatto che la persona con cui  gianello si è confidato è proprio un poliziotto, quindi teste ritenuto credibile
Eh, però se questo è credibile, com'è che a Quagliarella non lo si chiama, visto che l'ha nominato? (cioè, so il perchè :asd: era per dire).

Offline gigs

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #597 il: 16 Gennaio, 2013, 08:17:03 am »
Non so se è già stato postato...
l'arringa del prof della SUN,il mitico tifoso doc

Guido Clemente di San Luca (Ordinario di Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Seconda Università di Napoli)


A prescindere dalla iniquità dell’ordinamento sportivo e delle sue norme (un dato pacifico), e dalle discutibili strategie processuali assunte dalla difesa del Calcio Napoli (sulle quali, peraltro, si può anche discutere, ma non senza considerare che chiedere il patteggiamento, pur consentendo di mitigare la sanzione, avrebbe di fatto, oltre che imposto di rinunciare a dimostrare la radicale innocenza di Cannavaro e Grava, gravemente nuociuto all’immagine della società), la sentenza della Commissione Disciplinare è giuridicamente sbagliata. Vi spiego perché.
Stante il quadro normativo vigente, per quel che attiene alla fattispecie concreta concernente le vicende relative alla partita Sampdoria-Napoli, la Commissione Disciplinare doveva stabilire se effettivamente vi fosse stato: a) un illecito o tentativo di illecito; b) la omessa denunzia dell’illecito o del tentativo, da parte di chi, affiliato FIGC, ne fosse venuto a conoscenza; c) la sussistenza della responsabilità oggettiva della società di appartenenza degli affiliati FIGC coinvolti.
Ai presenti fini interessa marginalmente l’accertamento di cui alla lett. a), perché il punto saliente è quello di cui alla lett. b), e, per conseguenza, quello di cui alla lett. c).
Nella decisione della CD si discute l’applicazione dell’art. 7, co. 7, C.G.S., che prevede per tutti gli affiliati l’obbligo di informare «senza indugio» la Procura federale della FIGC di ogni ‘notizia di illecito’ della quale siano venuti a conoscenza; ma anche dei co. 2 e 4 dell’art. 7, nonché dei co. 1 e 2 dell’art. 4, per quanto concerne la conseguente responsabilità oggettiva della S.S. Calcio Napoli2.
La norma di cui all’art. 7, co. 7, letteralmente dispone che tale obbligo incombe sugli affiliati «che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti» (e cioè illeciti o tentativi di illecito), «ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti» (e cioè sempre illeciti o tentativi di illecito).
Ora, dando per accertato il tentativo di illecito da parte di Gianello, la CD doveva quindi decidere se fosse dimostrato, o no, che Cannavaro e Grava erano venuti meno all’obbligo di denunciare il tentativo di illecito del quale sarebbero venuti a conoscenza.
Si tratta dunque, anzitutto, di capire quando, secondo la norma di cui all’art. 7, si deve considerare sussistente la «omessa denunzia»; e, in secondo luogo, di verificare se, nella fattispecie concreta, ricorre l’ipotesi prevista dalla norma3.
Alla CD, insomma, competeva di stabilire se la fattispecie astratta di «omessa denunzia» si sia realizzata in concreto con riferimento alla partita Sampdoria-Napoli, e cioè se Cannavaro e Grava fossero effettivamente venuti a conoscenza di una ‘notizia di illecito’. Questo e non altro avrebbe dovuto accertare l’organo giudicante; e questo non ha fatto, esprimendosi invece, nel condannare, per affermazioni apodittiche ed assertive.
Nella decisione, infatti, si dichiara che Cannavaro e Grava hanno violato la norma, «omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria-Napoli e, in particolare, la proposta formulata dal compagno di squadra Gianello», senza spiegare come si perviene ad una tale affermazione.
Le domande cui l’organo giudicante non risponde in alcun modo sono le seguenti: di quale proposta si tratta? In quali circostanze ed in che termini essa sarebbe stata formulata? Gianello – è scritto, ad esempio, nella decisione – ha dichiarato di «aver scelto l’occasione di un allenamento per rivolgersi ai compagni di squadra Cannavaro e Grava»: si è andati oltre la assoluta vaghezza della dichiarazione, per verificare una siffatta circostanza? Di quale allenamento si tratterebbe? Ebbene, dalla decisione ciò non è dato sapere, semplicemente perché l’istruttoria non è stata in grado di dimostrarlo.
Da quel che si legge nel testo della decisione, la CD, avendo «maturato il convincimento che i calciatori Cannavaro e Grava, contattati da Gianello, pur rifiutando l’illecito, abbiano omesso di informare tempestivamente la Procura federale», afferma che così «è confermata la violazione contestata dell’art. 7, comma 7, CGS».
Ma ci si deve chiedere – è questo il punto – come, sulla base di quali elementi, essa sia pervenuta a ‘maturare’ detto convincimento.
Ebbene, dalla decisione risulta che il solo elemento in tal senso sia la «attendibilità di Gianello», che la CD dichiara di ritenere «riconosciuta» in maniera del tutto assertiva, senza cioè addurre alcuna dimostrazione in relazione alle dichiarazioni del ‘delatore’ concernenti Cannavaro e Grava.
Relativamente a quanto Gianello dichiara su Cannavaro e Grava, non possono in alcun modo considerarsi prova della sua attendibilità le intercettazioni telefoniche cui fa riferimento la decisione; e nemmeno la deposizione/denuncia resa dal ‘camuffato’ (perché operante sotto mentite spoglie) ispettore di P.S.
Le richiamate intercettazioni, anzi, se, per un verso, sono utili allo scopo di confermare il tentativo di illecito da parte di Gianello, per altro verso, escludono ogni coinvolgimento di Cannavaro e Grava, mai risultando da esse il benché minimo riferimento ai due.
Quanto, poi, alla deposizione/denuncia dell’ispettore, occorre ragionare in maniera più articolata. Ammesso e non concesso che essa sia idonea a costituire un riscontro capace di fondare l’accusa (si tratterebbe della stessa fonte – Gianello – e dunque inidonea a costituire un valido riscontro), non si può trascurare che, sul piano giuridico, la deposizione/denuncia comunque non è allo scopo utilizzabile.
Se è vero, infatti, che l’ispettore riferisce che Gianello gli avrebbe confidato «di aver contattato i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella allo scopo di raggiungere un’intesa per un risultato a favore della Sampdoria, ma di aver ricevuto un netto rifiuto» (ma anche – a quanto sembra – altri due compagni di squadra, visto che nella decisione si legge che Gianello avrebbe escluso «di aver parlato con Santacroce, De Sanctis e Quagliarella»); così come è vero che Gianello – dopo una prima evidente riluttanza – abbia confermato (non senza essersi contraddetto, peraltro, nelle dichiarazioni rese in diversi, successivi, momenti) «esclusivamente i contatti con i calciatori Cannavaro e Grava».
È altrettanto vero, però, che Quagliarella non viene deferito: ciò dimostra che la Procura Federale e poi la CD non hanno riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni rese dall’ispettore. Delle due l’una: o la deposizione dell’ispettore è credibile, e allora avrebbe dovuto essere deferito – e condannato – pure Quagliarella; oppure, visto che Procura e CD hanno ritenuto diversamente, almeno limitatamente all’accusa nei confronti di Cannavaro e Grava, non si può ritenere l’ispettore attendibile solo in una parte della sua deposizione/denuncia, e dunque questa giuridicamente non si può considerare come un riscontro delle dichiarazioni di Gianello.
In definitiva, dalla decisione si ricava che l’istruttoria non ha affatto dimostrato la veridicità della proposta di illecito avanzata da Gianello a Cannavaro e Grava. Né tale veridicità può ricavarsi dalle deposizioni di questi ultimi, perché, seppure non escludono che Gianello possa aver fatto riferimento, durante gli allenamenti, alla ipotesi di ‘truccare’ la partita, essi dichiarano che il tono e i modi usati non lasciavano pensare si trattasse di una realistica proposta di illecito, bensì di frasi pronunciate ioci causa, meritevoli come tali di una considerazione di irrilevanza e di una risposta tanto ferma quanto dello stesso tono (di quelle che, per intendersi, nella vita comune si riassumono icasticamente nella locuzione: «non dirlo nemmeno per scherzo!»).
Ed infatti, Grava – come è riportato nella decisione – ha dichiarato di non escludere «che Gianello abbia potuto nel corso della settimana fare a me e ad altri compagni di squadra battute scherzose circa il fatto che ormai fossimo già in vacanza o qualcos’altro di simile». E testualmente afferma: «Intendo precisare che a considerazioni del genere non avrei dato alcun peso, vista la serietà che mi contraddistingue, intendendole come riferimenti scherzosi ragion per cui non ho un ricordo nitido della circostanza». A sua volta, Cannavaro – sempre secondo quanto è riportato nella decisione – ha dichiarato: «se (Gianello) avesse fatto battute in tal senso non gli avrei dato alcun peso, perché le avrei ritenute uno scherzo come tanti fra compagni».
Nemmeno è sostenibile l’argomento che, per le restanti affermazioni di Gianello, risultino effettivi riscontri; anzi, questo è argomento che sta a provare l’esatto contrario. Quante volte è capitato che un pentito abbia dichiarato, fra cose veritiere, anche autentiche fandonie, e per le ragioni più varie (consentire attenuanti o aggravanti relativamente ad altrui posizioni processuali, ovvero far tornare conti che altrimenti non tornerebbero, ecc.): si può, ad esempio, escludere con certezza che Gianello abbia ragioni di risentimento personale con Cannavaro e Grava? o, ancora, non potrebbe aver riferito che aveva parlato con i compagni soltanto per evitare di apparire ai suoi sodali come chi non ha ottemperato all’obbligo contratto?
In conclusione, di fronte ai fatti di cui disponeva, la CD non avrebbe potuto far altro che prosciogliere Cannavaro e Grava: contro la loro parola, infatti, sussiste soltanto quella di Gianello, le cui dichiarazioni, fra l’altro, rese a più riprese nel tempo, sono tra loro non sempre coerenti. L’organo giudicante, viceversa, sostiene illegittimamente – perché in modo indimostrato ed arbitrario – che si tratta di «Dichiarazioni gravi perché tendono a togliere rilevanza e importanza al tentativo di illecito intervenuto considerandolo uno scherzo e nulla di più, ma senza escludere che Gianello possa averne parlato». Solo così, con un’affermazione apodittica e assertiva, la CD può giustificare la sua conclusione di colpevolezza per Cannavaro e Grava, valutando cioè le loro dichiarazioni con un giudizio assolutamente gratuito, in quanto basato su mere supposizioni non dimostrate dalla istruttoria. Semplicemente, l’organo giudicante mostra di fidarsi della parola di un conclamato truffatore e non di quella di due calciatori che, fino a prova contraria, hanno sempre tenuto comportamenti legittimi e virtuosi.
Insomma, l’istruttoria non ha provato che Gianello abbia detto quel che ha detto ai suoi compagni di squadra (non con tono scherzoso, ma) seriamente. Non v’è una testimonianza, una intercettazione che confermi l’assunto di Gianello: niente! Tutto si fonda sulle sole dichiarazioni del delatore, contro quelle di Cannavaro e Grava.
Per quel che concerne, infine, la responsabilità della S.S. Calcio Napoli, la decisione afferma, per certi versi ancor più apoditticamente, che «Alle responsabilità di Gianello, Cannavaro e Grava consegue quella oggettiva della soc. Napoli». E ciò essa fa (ai sensi degli artt. 7, co. 2 e 4, e 4, co. 2, del CGS, «in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato Gianello», ed invece ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, del CGS, «in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cannavaro e Grava») senza rendere alcuna spiegazione delle relative ragioni.
Certo, potrebbe obiettarsi che il tenore letterale delle norme non richiederebbe una spiegazione: all’accertamento della responsabilità del proprio tesserato dovrebbe automaticamente conseguire quella della società4. E tuttavia il principio della responsabilità oggettiva – come la stessa decisione riconosce – «negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa». Ciò dovrebbe implicare il dovere, in capo all’organo giudicante, di valutare caso per caso.
E nel caso in esame, una tale valutazione non sembra poter giungere ad una conclusione diversa dalla seguente: mentre, per quel che concerne gli addebiti di Cannavaro e Grava, risulta dimostrata la loro assoluta inconsistenza, per quanto invece attiene alla accertata responsabilità di Gianello, deve essere tenuto in considerazione – quale indiscutibile causa di ‘attenuazione’ della responsabilità oggettiva – il fatto che si tratta di un calciatore allora in imminente scadenza di contratto, che non aveva disputato una sola gara nella stagione. Nulla di più avrebbe potuto fare la società per impedire una sua eventuale attività illecita da compiersi nell’ambito delle prestazioni della squadra. Ed è evidente che solo a queste si può riconnettere la responsabilità oggettiva della società, certo non potendo configurarsi una responsabilitàin vigilando per tutti gli altri comportamenti del suo tesserato.
Volendo allora tirare le somme di quanto illustrato, possiamo dire, in sintesi, che: a) Cannavaro e Grava non hanno commesso l’illecito di «omessa denunzia» e vanno prosciolti;b) Gianello è certamente responsabile degli addebiti ascrittigli;c) non sussiste la responsabilità oggettiva della S.S. Calcio Napoli perché, quanto a Cannavaro e Grava, non v’è alcuna loro responsabilità, e, quanto a Gianello, la sua accertata responsabilità, non attenendo alle prestazioni della squadra del Napoli, non è ascrivibile alla responsabilità oggettiva.
In ogni caso, seppure si volessero ribadire, nel secondo grado, le illegittime conclusioni cui è pervenuta la decisione del primo, non si potrebbe comunque perseverare nel comminare la penalizzazione al Napoli per la stagione in corso, seguendo l’aberrante giustificazione resa dalla CD: «Per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso» – afferma l’organo giudicante – «appare corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva». Chiunque capisce che, al fine di garantire effettivamente la par condicio, è vero l’esatto contrario, perché le altre squadre che hanno sofferto una penalizzazione l’hanno subita all’inizio della stagione sportiva, e non nel pieno del suo svolgimento, così potendo regolarsi in modo adeguato.



2 Ecco il testo integrale delle due disposizioni: Art. 4 – Responsabilità delle società -1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. 2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. 3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. 6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1. Art. 7 – Illecito sportivo e obbligo di denunzia - 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.
3 È evidente che, ai fini dell’applicazione della norma, non rileva se l’illecito di cui si discute si sia effettivamente compiuto, ovvero si sia trattato semplicemente di un tentativo. La fattispecie di «omessa denunzia», invero, riguarda tanto l’illecito che si sia materialmente realizzato, quanto l’illecito soltanto tentato. È altrettanto chiaro, peraltro, che il fatto che si sia o no effettivamente compiuto l’illecito deve influire sullaquantificazione della sanzione da comminarsi [così come, del resto, sulla quantificazione deve influire l'aver effettivamente partecipato, o meno, all'illecito - ma ciò non rileva nel caso in esame, giacché gli 'imputati' sono accusati solo di «omessa denunzia», e non di aver partecipato al (tentativo di) illecito].
4 Il co. 1 dell’art. 4 dispone che «Le società rispondonodirettamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali»; mentre il co. 2 che «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5». L’art. 7, invece, dispone al co. 2 che «Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili»; ed al co. 4 che «Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1».

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #598 il: 16 Gennaio, 2013, 08:55:00 am »
ma io onestamente non ci credo proprio che ci ridanno i punti

Offline kolor

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #599 il: 16 Gennaio, 2013, 10:32:25 am »
secondo me i 2 punti sono stati dati proprio per far vedere che ce ne toglieranno 1....dato che la richiesta era -1
"snobbiamo tutto snobbiamo, coppa italia, europa league...snobbiamo, poi restiamo col cazzo in mano." auto-citaz.