Autore Topic: Penalizzazione Napoli (ANNULLATA !)  (Letto 88000 volte)  Share 

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Offline Bruce Colotti

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #440 il: 19 Dicembre, 2012, 12:54:16 pm »
no
le mie conoscenze di roma sono limitate al quadrilatero EUR - SANPAOLO - TRASTEVERE - GARBATELLA, pero' e' davvero zona mia
garbatella san paolo sono più o meno azzeccate...anzi azzeccatissime....conosco bene la zona....a San Paolo ci sta un pasticciere di Ercolano....mo nun m'arricorde a via onestamente....ma è a livello sprattutto per delizie a limone, babà, sfogliatelle....
P.S. tiene nu stommeche esagerate a vivere nel quadrilatero sopra citato :brr:

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #441 il: 19 Dicembre, 2012, 14:22:24 pm »
Ma chi se ne fotte, chi-se-ne-fotte. Ma che cosa sono 2 punti in meno per una squadra che perde partite indegnamente come domenica sera, che non corre, che non gioca. Ma che veramente ci pensiamo che a fine anno 2 punti per noi cambieranno qualcosa? Ma sapete quanto altri ne perderemo da mò a maggio? Banda di senza palle presuntuosi e svogliati, guidati da un incompetente e stipendiati da un farabutto. Povero Napoli, 'nman a chi stamm.
2 punti sono 2 pesantissimi...non scherziamo...poi se a te non importa neanche di arrivare tra le prime 3 allora è un altro discorso..



falceEmarcello

Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #442 il: 19 Dicembre, 2012, 14:31:37 pm »
garbatella san paolo sono più o meno azzeccate...anzi azzeccatissime....conosco bene la zona....a San Paolo ci sta un pasticciere di Ercolano....mo nun m'arricorde a via onestamente....ma è a livello sprattutto per delizie a limone, babà, sfogliatelle....
P.S. tiene nu stommeche esagerate a vivere nel quadrilatero sopra citato :brr:
Ci ho vissuto 5 anni tra garbatella e san paolo (a via costantino, la traversa del pasticciere a sacc bbuon :ok:) e ci ho lasciato il cuore.
O stommec esagerat o teng a viver dove sto mo' ... io so uaglion e citta' :sisi:

Offline Bruce Colotti

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #443 il: 19 Dicembre, 2012, 14:35:22 pm »
Ci ho vissuto 5 anni tra garbatella e san paolo (a via costantino, la traversa del pasticciere a sacc bbuon :ok:) e ci ho lasciato il cuore.
O stommec esagerat o teng a viver dove sto mo' ... io so uaglion e citta' :sisi:
VIA COSTANTINO!!!!ESATTAMENTE....ci ho lasciato pure io cuore e fagato :love: :love: :love:

Online Guallera V.2

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #444 il: 19 Dicembre, 2012, 23:04:44 pm »
2 punti sono 2 pesantissimi...non scherziamo...poi se a te non importa neanche di arrivare tra le prime 3 allora è un altro discorso..
Guagliò scitete che sta squadra non va manco in Europa League, con o senza i punti di penalizzazione.

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #445 il: 19 Dicembre, 2012, 23:23:21 pm »
Guagliò scitete che sta squadra non va manco in Europa League, con o senza i punti di penalizzazione.
che devo fare??sperare che ci tolgano altri punti???almeno rivoglio quelli che abbiamo preso sul campo!mannaggia a' morte! :doh:



Offline torello

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #446 il: 20 Dicembre, 2012, 13:17:27 pm »
che devo fare??sperare che ci tolgano altri punti???almeno rivoglio quelli che abbiamo preso sul campo!mannaggia a' morte! :doh:

si spera che COME MINIMO un punto ci verrà ridato, ma fatto sta che è stata fatta una cosa immonda rispetto a quello che han patito altre squadre, altro che par condicio..
comunque sia, visto il campionato equilibrato dal 2 posto in giù, anche mezzo punto sarebbe tanto...
Non è con le fighe che si valuta il vero Uomo... ma con i cessi...

Offline Piskyno89

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #447 il: 21 Dicembre, 2012, 15:22:27 pm »
Il Napoli e il Portogruaro fra le società; Cannavaro, Grava, Gianello e Zamboni fra i tesserati. Ecco chi ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia federale contro il verdetto emesso dalla Disciplinare martedì scorso. Nessun appello (ieri scadevano i termini) da parte degli altri personaggi coinvolti (Agostinelli e Dei, fermati per un mese, e Giusti, squalificato per 3 anni e 9 mesi) nè da parte della Procura federale nei confronti del Crotone, assolto, che dunque chiude definitivamente questa vicenda. Il club di De Laurentiis è stato penalizzato di due punti per responsabilità oggettiva nell'omessa denuncia di Cannavaro e Grava, i due che hanno ricevuto da Gianello una proposta – più da spogliatoio che altro – per Samp-Napoli del maggio 2010. Il processo dovrebbe svolgersi nella seconda settimana di gennaio, forse già nella nuova sede di via Campania.


un altro giornale ipotizzava una data tra il 4 e il 10 gennaio

Offline torello

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #448 il: 21 Dicembre, 2012, 15:49:09 pm »
Il Napoli e il Portogruaro fra le società; Cannavaro, Grava, Gianello e Zamboni fra i tesserati. Ecco chi ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia federale contro il verdetto emesso dalla Disciplinare martedì scorso. Nessun appello (ieri scadevano i termini) da parte degli altri personaggi coinvolti (Agostinelli e Dei, fermati per un mese, e Giusti, squalificato per 3 anni e 9 mesi) nè da parte della Procura federale nei confronti del Crotone, assolto, che dunque chiude definitivamente questa vicenda. Il club di De Laurentiis è stato penalizzato di due punti per responsabilità oggettiva nell'omessa denuncia di Cannavaro e Grava, i due che hanno ricevuto da Gianello una proposta – più da spogliatoio che altro – per Samp-Napoli del maggio 2010. Il processo dovrebbe svolgersi nella seconda settimana di gennaio, forse già nella nuova sede di via Campania.


un altro giornale ipotizzava una data tra il 4 e il 10 gennaio

speriamo che i tempi siano rapidi e soprattutto che si faccia giustizia di questo scempio
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Raffaele83

Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #449 il: 23 Dicembre, 2012, 17:49:54 pm »
Ragazzi qualcuno sa quando ci sarà il processo per la Lazzie? Grazie

Offline Joker

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #450 il: 23 Dicembre, 2012, 19:31:49 pm »
Ragazzi qualcuno sa quando ci sarà il processo per la Lazzie? Grazie

Mi sembra a Marzo.
Caserta la città dove SI A SCIMITA' FOSS BELLEZZ LOR FOSSR TUTT FOTOMODELL. Cittadina triste composta da finti maschi esaltati loro a juve casert a casertan e a regg, e 4 peret arrsagliut che a 15 anni s vesten comm e mamm e 50ann.

Offline tony_

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #451 il: 23 Dicembre, 2012, 19:35:53 pm »
tanto, prima del tnas ci sarà TUTTO IL TEMPO per fare una legge di stato per salvare il culo alla squadra di lotito, ESATTAMENTE come all'epoca per non farla fallire :boh:
io non ho mai visto un presidente di calcio senza proprio un minimo di passione, questo non ama Napoli ne il Napoli...ama la sua azienda Napoli, non ama i trofei, ama solo i ritorni economici...

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #452 il: 26 Dicembre, 2012, 17:04:59 pm »
Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni ha scritto: “Udienza Corte di Giustizia Federale sull'appello del caso Napoli-Cannavaro-Grava fissata il 16 gennaio. 2 giorni dopo il voto in Lega. Per l'appello, il Napoli ha ingaggiato l'avvocato D'Antonio che ha preparato un'apprezzata memoria difensiva. Il nuovo legale affiancherà Grassani”.



Offline Piskyno89

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #453 il: 26 Dicembre, 2012, 18:39:14 pm »
Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni ha scritto: “Udienza Corte di Giustizia Federale sull'appello del caso Napoli-Cannavaro-Grava fissata il 16 gennaio. 2 giorni dopo il voto in Lega. Per l'appello, il Napoli ha ingaggiato l'avvocato D'Antonio che ha preparato un'apprezzata memoria difensiva. Il nuovo legale affiancherà Grassani”.
se vabbè, la mettevano direttamente a pasqua facevano prima... l'importante è che non ci sia solo quell'incompetente di grassani

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #454 il: 26 Dicembre, 2012, 20:32:33 pm »
se vabbè, la mettevano direttamente a pasqua facevano prima... l'importante è che non ci sia solo quell'incompetente di grassani
vabbe' albe' in precedenza si parlava dell' 8 gennaio adesso del 16 ...penso cambi poco..prima della trasferta a firenze sapremo se ci hanno dimezzato o meglio ancora eliminato la penalizzazione :sisi:



Offline Ragionier Cuckoldullo

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #455 il: 26 Dicembre, 2012, 21:30:10 pm »
vabbe' albe' in precedenza si parlava dell' 8 gennaio adesso del 16 ...penso cambi poco..prima della trasferta a firenze sapremo se ci hanno dimezzato o meglio ancora eliminato la penalizzazione :sisi:

da come ho capito il 16 c'è l'udienza, quindi le sentenze ancora qualche giorno dopo
Uà mentre stiamo in viaggio di nozze ce stann nientemeno 5 partite :maronn:
Potrebbe essere il cambio di marcia definitivo del nostro amato Napoli :sad: :look:

Offline bat86

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #456 il: 26 Dicembre, 2012, 21:43:08 pm »
da come ho capito il 16 c'è l'udienza, quindi le sentenze ancora qualche giorno dopo
vabbe' facciamo il 21 gennaio  :boh: stiamo la'...l'importante per ora è fare punti sul campo...poi a marzo-aprile questa storia sara' definitivamente finita anche con il ricorso al tnas



Offline Gabbie

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #457 il: 27 Dicembre, 2012, 00:11:51 am »
Ho parlato con un amico avvocato che conosce bene Grassani e ci collabora spesso. Mi ha detto che è un incapace, una capra. Roba che si dimentica puntualmente le scadenze, fa errori marchiani di procedura e non sa scrivere manco gli atti. Ha detto che manco lui si spiega come ha fatto a raggiungere quella posizione.
« Ultima modifica: 27 Dicembre, 2012, 00:12:55 am da Gabbie »
Un fatto che mi ha costretto a chiamare Gabriella alle undici dell'altro ieri.
Chi è la persona per cui le hai chiesto di praticare un maleficio e perché.

Offline vampyr8

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #458 il: 27 Dicembre, 2012, 00:49:23 am »
Ho parlato con un amico avvocato che conosce bene Grassani e ci collabora spesso. Mi ha detto che è un incapace, una capra. Roba che si dimentica puntualmente le scadenze, fa errori marchiani di procedura e non sa scrivere manco gli atti. Ha detto che manco lui si spiega come ha fatto a raggiungere quella posizione.

sono cose che ormai avevamo già capito tutti asd:

Offline rigate dritto

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Re:Penalizzazione Napoli
« Risposta #459 il: 30 Dicembre, 2012, 11:16:51 am »
Perché la sentenza su Grava e Cannavaro è giuridicamente sbagliata (e perché questa vicenda non è assimilabile a quella di Conte)
di Guido Clemente di San Luca

A prescindere dalla iniquità dell’ordinamento sportivo e delle sue norme (un dato pacifico), e dalle discutibili strategie processuali assunte dalla difesa del Calcio Napoli (sulle quali, peraltro, si può anche discutere, ma non senza considerare che chiedere il patteggiamento, pur consentendo di mitigare la sanzione, avrebbe di fatto, oltre che imposto di rinunciare a dimostrare la radicale innocenza di Cannavaro e Grava, gravemente nuociuto all’immagine della società), la sentenza della Commissione Disciplinare è giuridicamente sbagliata. Vi spiego perché.

Stante il quadro normativo vigente, per quel che attiene alla fattispecie concreta concernente le vicende relative alla partita Sampdoria-Napoli, la Commissione Disciplinare doveva stabilire se effettivamente vi fosse stato: a) un illecito o tentativo di illecito; b) la omessa denunzia dell’illecito o del tentativo, da parte di chi, affiliato FIGC, ne fosse venuto a conoscenza; c) la sussistenza della responsabilità oggettiva della società di appartenenza degli affiliati FIGC coinvolti.

Ai presenti fini interessa marginalmente l’accertamento di cui alla lett. a), perché il punto saliente è quello di cui alla lett. b), e, per conseguenza, quello di cui alla lett. c).

Nella decisione della CD si discute l’applicazione dell’art. 7, co. 7, C.G.S., che prevede per tutti gli affiliati l’obbligo di informare «senza indugio» la Procura federale della FIGC di ogni ‘notizia di illecito’ della quale siano venuti a conoscenza; ma anche dei co. 2 e 4 dell’art. 7, nonché dei co. 1 e 2 dell’art. 4, per quanto concerne la conseguente responsabilità oggettiva della S.S. Calcio Napoli2.

La norma di cui all’art. 7, co. 7, letteralmente dispone che tale obbligo incombe sugli affiliati «che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti» (e cioè illeciti o tentativi di illecito), «ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti» (e cioè sempre illeciti o tentativi di illecito).

Ora, dando per accertato il tentativo di illecito da parte di Gianello, la CD doveva quindi decidere se fosse dimostrato, o no, che Cannavaro e Grava erano venuti meno all’obbligo di denunciare il tentativo di illecito del quale sarebbero venuti a conoscenza.

Si tratta dunque, anzitutto, di capire quando, secondo la norma di cui all’art. 7, si deve considerare sussistente la «omessa denunzia»; e, in secondo luogo, di verificare se, nella fattispecie concreta, ricorre l’ipotesi prevista dalla norma3.

Alla CD, insomma, competeva di stabilire se la fattispecie astratta di «omessa denunzia» si sia realizzata in concreto con riferimento alla partita Sampdoria-Napoli, e cioè se Cannavaro e Grava fossero effettivamente venuti a conoscenza di una ‘notizia di illecito’. Questo e non altro avrebbe dovuto accertare l’organo giudicante; e questo non ha fatto, esprimendosi invece, nel condannare, per affermazioni apodittiche ed assertive.

Nella decisione, infatti, si dichiara che Cannavaro e Grava hanno violato la norma, «omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria-Napoli e, in particolare, la proposta formulata dal compagno di squadra Gianello», senza spiegare come si perviene ad una tale affermazione.

Le domande cui l’organo giudicante non risponde in alcun modo sono le seguenti: di quale proposta si tratta? In quali circostanze ed in che termini essa sarebbe stata formulata? Gianello – è scritto, ad esempio, nella decisione – ha dichiarato di «aver scelto l’occasione di un allenamento per rivolgersi ai compagni di squadra Cannavaro e Grava»: si è andati oltre la assoluta vaghezza della dichiarazione, per verificare una siffatta circostanza? Di quale allenamento si tratterebbe? Ebbene, dalla decisione ciò non è dato sapere, semplicemente perché l’istruttoria non è stata in grado di dimostrarlo.

Da quel che si legge nel testo della decisione, la CD, avendo «maturato il convincimento che i calciatori Cannavaro e Grava, contattati da Gianello, pur rifiutando l’illecito, abbiano omesso di informare tempestivamente la Procura federale», afferma che così «è confermata la violazione contestata dell’art. 7, comma 7, CGS».

Ma ci si deve chiedere – è questo il punto – come, sulla base di quali elementi, essa sia pervenuta a ‘maturare’ detto convincimento.

Ebbene, dalla decisione risulta che il solo elemento in tal senso sia la «attendibilità di Gianello», che la CD dichiara di ritenere «riconosciuta» in maniera del tutto assertiva, senza cioè addurre alcuna dimostrazione in relazione alle dichiarazioni del ‘delatore’ concernenti Cannavaro e Grava.

Relativamente a quanto Gianello dichiara su Cannavaro e Grava, non possono in alcun modo considerarsi prova della sua attendibilità le intercettazioni telefoniche cui fa riferimento la decisione; e nemmeno la deposizione/denuncia resa dal ‘camuffato’ (perché operante sotto mentite spoglie) ispettore di P.S.

Le richiamate intercettazioni, anzi, se, per un verso, sono utili allo scopo di confermare il tentativo di illecito da parte di Gianello, per altro verso, escludono ogni coinvolgimento di Cannavaro e Grava, mai risultando da esse il benché minimo riferimento ai due.

Quanto, poi, alla deposizione/denuncia dell’ispettore, occorre ragionare in maniera più articolata. Ammesso e non concesso che essa sia idonea a costituire un riscontro capace di fondare l’accusa (si tratterebbe della stessa fonte – Gianello – e dunque inidonea a costituire un valido riscontro), non si può trascurare che, sul piano giuridico, la deposizione/denuncia comunque non è allo scopo utilizzabile.

Se è vero, infatti, che l’ispettore riferisce che Gianello gli avrebbe confidato «di aver contattato i compagni di squadra Cannavaro, Grava e Quagliarella allo scopo di raggiungere un’intesa per un risultato a favore della Sampdoria, ma di aver ricevuto un netto rifiuto» (ma anche – a quanto sembra – altri due compagni di squadra, visto che nella decisione si legge che Gianello avrebbe escluso «di aver parlato con Santacroce, De Sanctis e Quagliarella»); così come è vero che Gianello – dopo una prima evidente riluttanza – abbia confermato (non senza essersi contraddetto, peraltro, nelle dichiarazioni rese in diversi, successivi, momenti) «esclusivamente i contatti con i calciatori Cannavaro e Grava».

È altrettanto vero, però, che Quagliarella non viene deferito: ciò dimostra che la Procura Federale e poi la CD non hanno riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni rese dall’ispettore. Delle due l’una: o la deposizione dell’ispettore è credibile, e allora avrebbe dovuto essere deferito – e condannato – pure Quagliarella; oppure, visto che Procura e CD hanno ritenuto diversamente, almeno limitatamente all’accusa nei confronti di Cannavaro e Grava, non si può ritenere l’ispettore attendibile solo in una parte della sua deposizione/denuncia, e dunque questa giuridicamente non si può considerare come un riscontro delle dichiarazioni di Gianello.

In definitiva, dalla decisione si ricava che l’istruttoria non ha affatto dimostrato la veridicità della proposta di illecito avanzata da Gianello a Cannavaro e Grava. Né tale veridicità può ricavarsi dalle deposizioni di questi ultimi, perché, seppure non escludono che Gianello possa aver fatto riferimento, durante gli allenamenti, alla ipotesi di ‘truccare’ la partita, essi dichiarano che il tono e i modi usati non lasciavano pensare si trattasse di una realistica proposta di illecito, bensì di frasi pronunciate ioci causa, meritevoli come tali di una considerazione di irrilevanza e di una risposta tanto ferma quanto dello stesso tono (di quelle che, per intendersi, nella vita comune si riassumono icasticamente nella locuzione: «non dirlo nemmeno per scherzo!»).

Ed infatti, Grava – come è riportato nella decisione – ha dichiarato di non escludere «che Gianello abbia potuto nel corso della settimana fare a me e ad altri compagni di squadra battute scherzose circa il fatto che ormai fossimo già in vacanza o qualcos’altro di simile». E testualmente afferma: «Intendo precisare che a considerazioni del genere non avrei dato alcun peso, vista la serietà che mi contraddistingue, intendendole come riferimenti scherzosi ragion per cui non ho un ricordo nitido della circostanza». A sua volta, Cannavaro – sempre secondo quanto è riportato nella decisione – ha dichiarato: «se (Gianello) avesse fatto battute in tal senso non gli avrei dato alcun peso, perché le avrei ritenute uno scherzo come tanti fra compagni».

Nemmeno è sostenibile l’argomento che, per le restanti affermazioni di Gianello, risultino effettivi riscontri; anzi, questo è argomento che sta a provare l’esatto contrario. Quante volte è capitato che un pentito abbia dichiarato, fra cose veritiere, anche autentiche fandonie, e per le ragioni più varie (consentire attenuanti o aggravanti relativamente ad altrui posizioni processuali, ovvero far tornare conti che altrimenti non tornerebbero, ecc.): si può, ad esempio, escludere con certezza che Gianello abbia ragioni di risentimento personale con Cannavaro e Grava? o, ancora, non potrebbe aver riferito che aveva parlato con i compagni soltanto per evitare di apparire ai suoi sodali come chi non ha ottemperato all’obbligo contratto?

In conclusione, di fronte ai fatti di cui disponeva, la CD non avrebbe potuto far altro che prosciogliere Cannavaro e Grava: contro la loro parola, infatti, sussiste soltanto quella di Gianello, le cui dichiarazioni, fra l’altro, rese a più riprese nel tempo, sono tra loro non sempre coerenti. L’organo giudicante, viceversa, sostiene illegittimamente – perché in modo indimostrato ed arbitrario – che si tratta di «Dichiarazioni gravi perché tendono a togliere rilevanza e importanza al tentativo di illecito intervenuto considerandolo uno scherzo e nulla di più, ma senza escludere che Gianello possa averne parlato». Solo così, con un’affermazione apodittica e assertiva, la CD può giustificare la sua conclusione di colpevolezza per Cannavaro e Grava, valutando cioè le loro dichiarazioni con un giudizio assolutamente gratuito, in quanto basato su mere supposizioni non dimostrate dalla istruttoria. Semplicemente, l’organo giudicante mostra di fidarsi della parola di un conclamato truffatore e non di quella di due calciatori che, fino a prova contraria, hanno sempre tenuto comportamenti legittimi e virtuosi.

Insomma, l’istruttoria non ha provato che Gianello abbia detto quel che ha detto ai suoi compagni di squadra (non con tono scherzoso, ma) seriamente. Non v’è una testimonianza, una intercettazione che confermi l’assunto di Gianello: niente! Tutto si fonda sulle sole dichiarazioni del delatore, contro quelle di Cannavaro e Grava.

Per quel che concerne, infine, la responsabilità della S.S. Calcio Napoli, la decisione afferma, per certi versi ancor più apoditticamente, che «Alle responsabilità di Gianello, Cannavaro e Grava consegue quella oggettiva della soc. Napoli». E ciò essa fa (ai sensi degli artt. 7, co. 2 e 4, e 4, co. 2, del CGS, «in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato Gianello», ed invece ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, del CGS, «in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cannavaro e Grava») senza rendere alcuna spiegazione delle relative ragioni.

Certo, potrebbe obiettarsi che il tenore letterale delle norme non richiederebbe una spiegazione: all’accertamento della responsabilità del proprio tesserato dovrebbe automaticamente conseguire quella della società4. E tuttavia il principio della responsabilità oggettiva – come la stessa decisione riconosce – «negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa». Ciò dovrebbe implicare il dovere, in capo all’organo giudicante, di valutare caso per caso.

E nel caso in esame, una tale valutazione non sembra poter giungere ad una conclusione diversa dalla seguente: mentre, per quel che concerne gli addebiti di Cannavaro e Grava, risulta dimostrata la loro assoluta inconsistenza, per quanto invece attiene alla accertata responsabilità di Gianello, deve essere tenuto in considerazione – quale indiscutibile causa di ‘attenuazione’ della responsabilità oggettiva – il fatto che si tratta di un calciatore allora in imminente scadenza di contratto, che non aveva disputato una sola gara nella stagione. Nulla di più avrebbe potuto fare la società per impedire una sua eventuale attività illecita da compiersi nell’ambito delle prestazioni della squadra. Ed è evidente che solo a queste si può riconnettere la responsabilità oggettiva della società, certo non potendo configurarsi una responsabilità in vigilando per tutti gli altri comportamenti del suo tesserato.

Volendo allora tirare le somme di quanto illustrato, possiamo dire, in sintesi, che: a) Cannavaro e Grava non hanno commesso l’illecito di «omessa denunzia» e vanno prosciolti; b) Gianello è certamente responsabile degli addebiti ascrittigli; c) non sussiste la responsabilità oggettiva della S.S. Calcio Napoli perché, quanto a Cannavaro e Grava, non v’è alcuna loro responsabilità, e, quanto a Gianello, la sua accertata responsabilità, non attenendo alle prestazioni della squadra del Napoli, non è ascrivibile alla responsabilità oggettiva.

In ogni caso, seppure si volessero ribadire, nel secondo grado, le illegittime conclusioni cui è pervenuta la decisione del primo, non si potrebbe comunque perseverare nel comminare la penalizzazione al Napoli per la stagione in corso, seguendo l’aberrante giustificazione resa dalla CD: «Per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso» – afferma l’organo giudicante – «appare corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva». Chiunque capisce che, al fine di garantire effettivamente la par condicio, è vero l’esatto contrario, perché le altre squadre che hanno sofferto una penalizzazione l’hanno subita all’inizio della stagione sportiva, e non nel pieno del suo svolgimento, così potendo regolarsi in modo adeguato.


P.S.

Al di là di quanto ho provato a spiegare, quel che fa veramente male è constatare la maniera impropria – per usare un eufemismo – con cui i media, dispiegando approssimazione e/o assai scarsa obiettività, hanno riferito di questa vicenda. Basti pensare alla diffusa assimilazione che di essa è stata fatta al caso del sig. Antonio Conte, allenatore della Juventus, al quale la derubricazione da ‘illecito sportivo’ a ‘omessa denunzia’ ha consentito di passare quasi per una vittima del sistema (di sicuro non essendolo). E certo non è casuale che, con le dichiarazioni rese alla stampa in favore del Napoli e di Cannavaro e Grava, lo stesso Conte abbia voluto alimentare una tale assimilazione (con conseguente profonda indignazione di coloro che hanno potuto capire come le due storie siano veramente andate).

Guido Clemente di San Luca (Ordinario di Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Seconda Università di Napoli)

2 Ecco il testo integrale delle due disposizioni: Art. 4 – Responsabilità delle società - 1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. 2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. 3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. 6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1. Art. 7 – Illecito sportivo e obbligo di denunzia - 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

3 È evidente che, ai fini dell’applicazione della norma, non rileva se l’illecito di cui si discute si sia effettivamente compiuto, ovvero si sia trattato semplicemente di un tentativo. La fattispecie di «omessa denunzia», invero, riguarda tanto l’illecito che si sia materialmente realizzato, quanto l’illecito soltanto tentato. È altrettanto chiaro, peraltro, che il fatto che si sia o no effettivamente compiuto l’illecito deve influire sulla quantificazione della sanzione da comminarsi [così come, del resto, sulla quantificazione deve influire l'aver effettivamente partecipato, o meno, all'illecito - ma ciò non rileva nel caso in esame, giacché gli 'imputati' sono accusati solo di «omessa denunzia», e non di aver partecipato al (tentativo di) illecito].

4 Il co. 1 dell’art. 4 dispone che «Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali»; mentre il co. 2 che «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5». L’art. 7, invece, dispone al co. 2 che «Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili»; ed al co. 4 che «Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1».
« Ultima modifica: 30 Dicembre, 2012, 11:19:46 am da rigate dritto »