è vero...a eboli non so per quale misterioso motivo ammarcano nu poc a camorr...quando poi è un paesone onestamente di semi-ruralucci...boh !
uà e vedi che si sono firati di fare nello scontro diretto di domenica con la Forza e Coraggio

SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO – PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 3.500
€ 3.500,00 EBOLITANA 1925
squalifica campo per 1 gara - porte chiuse Per avere propri sostenitori:
- prima dell'inizio della gara, nel mentre l'autobus con a bordo la squadra ospite era ferma dinnanzi
al cancello di ingresso allo stadio, circondato, in numero ragguardevole, il veicolo colpendolo con
pugni, aste di bandiera, sputi e calci, inveendo contro gli occupanti e facendo esplodere un
petardo sotto il mezzo che, subito dopo, presentava una lesione del parabrezza anteriore. I
calciatori ed i loro accompagnatori una volta raggiunto il piazzale antistante gli spogliatoi,
riuscivano a fatica a raggiungere i locali loro riservati dal momento che alcuni dirigenti della
squadra ospitante, unitamente ad addetti al servizio d'ordine ed ad alcuni tifosi strattonavano e
spintonavano il gruppo, all'indirizzo del quale venivano rivolte ripetute invettive. Durante tale fase,
il medico sociale della squadra ospite veniva colpito con un calcio. Durante la fase successiva
del riscaldamento, i calciatori della squadra ospitata venivano più volte infastiditi dagli addetti ai
cancelli e da alcuni dirigenti della squadra ospitante;
- durante lo svolgimento della gara, in seguito all’annullamento di una rete della propria squadra,
scavalcato, in numero di sette/otto, la rete di recinzione tentando di entrare sul terreno di gioco
ma venendo respinti dalle Forze dell'Ordine;
- introdotto e fatto esplodere sia nel proprio settore, sia nel recinto di gioco e sul terreno di gioco,
petardi, bengala e fumogeni ripetute volte nel corso della gara. Sanzione così determinata sia in
considerazione della oggettiva gravità dei fatti, che soltanto l'intervento delle Forze dell'Ordine ha
evitato assumesse dimensioni di estremo pericolo, sia per la idoneità del materiale pirotecnico
impiegato a cagionare danni gravi alla integrità fisica dei presenti, sia in considerazione della
recidiva reiterata per i fatti di cui ai C.U. 33,47,57,73,84,97,109, 127,134,139,149.