Giudice sportivo, 15mila euro di multa al Napoli per il laser, 10mila (!) a Genoa e SampGiampaolo Tosel perchè non ha incluso questa volta, come accaduto in Roma-Napoli, gli scontri con la polizia? L'inizio ritardo del match? E i petardi?
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, disturbato ripetutamente l'Arbitro ed il portiere avversario indirizzando loro un fascio di luce laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, determinando un'interruzione momentanea della gara; per avere inoltre, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, lanciato in prossimità della porta avversaria alcuni fumogeni, cagionando interruzioni momentanee della gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una decina di monete; per avere inoltre, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi e acceso alcuni bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara e del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva.
se questa guerriglia urbana l'avessimo messa in atto noi ci avrebbero vietato le trasferte chissà per quanto tempo... è sempre la stessa storia, ma vaffanculo.