Oh per una volta che Alfredo teneva la scusa buona per venire qui a farci due coglioni così sul diritto di superficie.
Secondo me ha preso il testo di diritto civile e se sta facendo una veloce lettura delle norme....
Aggiungo che i diritti del concessionario sono:
1) ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per elevare la costruzione ed ha anche, secondo la prevalente dottrina, il diritto, salvo patto contrario, di utilizzare le aree non edificate, costituendo le stesse la necessaria e normale espansione del diritto del superficiario, quali accessori della costruzione.
2) non ha particolari obblighi, ma solo quelli risultanti dal titolo. Relativamente al pagamento di un corrispettivo (se si tratta di contratto a titolo oneroso), trattasi di un’obbligazione personale del superficiario e non di un’obbligazione propter rem, perché manca nella legge ogni connessione fra questa obbligazione e la cosa.
Ci metto pure la norma per le scadenze del diritto di superficie (una volta edificato). Art. 953 c.c., costituzione a tempo determinato: se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Va precisato che non è previsto un termine minimo, quindi la puoi fare a 99 anni come a 9999... Ovviamente per limiti burocratici e per via della S.C. si va sempre per i 99.