Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, indirizzato alla tifoseria di altra squadra un coro costituente espressione di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza;
recidiva.
un passo avanti, chissà se arriveranno alla diffida
ad aprile le squadre di zeman volano...
solitamente sì