Ma infatti hanno fatto troppo casino per un pollice verso...Totti ha fatto uno sfottò se si comincia a sanzionare queste cose tanto vale non seguire più il calcio....c'è chi segnava e faceva la mitragliatrice, è un'istigazione alla violenza pure quella? Stiamo esagerando....
Radu, Perrotta, Riise, Muslera, Julio Sergio e compagnia cantante si sono messi le mani addosso per 2-3 minuti a fine gara...è tutto scritto nel referto assieme ad uno steward che viene colpito da una moneta, petardi fatti esplodere a gara in corso, petardi tirati nei settori occupati dai tifosi avversari, tafferugli con la polizia, fumogeni e questi pigliano solo la multa...e magari è pure un'esagerazione????...Ma stiamo scherzando?????
tiè leggi...
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.13 del 19 aprile 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al termine della gara dal calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Simone Perrotta (Soc. Roma); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio arbitrale, il calciatore Perrotta procedeva di corsa sul terreno di giuoco dirigendosi presumibilmente, insieme ad altri compagni di squadra, verso il settore occupato dai propri sostenitori per i rituali festeggiamenti. Allorchè transitava innanzi al calciatore laziale, costui, con movimento repentino, protendeva in avanti la gamba sinistra, “agganciandogli†le gambe. Il calciatore giallorosso riusciva a non perdere l’equilibrio, arrestava la corsa e ritornava quindi sui propri passi con atteggiamento non certo conciliante nei confronti del Radu. L’intervento di altri calciatori di entrambe le squadre impediva il verificarsi di ulteriori immediate conseguenze. Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se “refertatoâ€), ma non tale da integrare gli estremi di quella “condotta violenta†che, se “non vista†dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisivaâ€, con i consequenziali effetti sanzionatori. Si è trattato, in buona sostanza, di uno “sgambettoâ€, sia pure portato con una certa veemenza, non tale comunque da denotare quell’inequivoca “intenzionalità lesiva†che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all’art. 35 n.1.3)
CGS. P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio).
Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori: 1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell'inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori: 1) prima dell'inizio della gara, forzato il cordone di sicurezza formato dagli stewards per venire a contatto con la tifoseria avversaria provocando alcuni tafferugli sedati per l'intervento delle forze dell'ordine, con lievi conseguenze lesive per tre agenti di polizia; 2) nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di giuoco numerosi petardi ed acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.