La decisione dei magistrati sono costanti ed omogenee nel definire l'impianto sportivo comunale come rientrante tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile.
Sulla questione si è pronunciata la Cassazione in una controversia che aveva come parti il Parma Associazione Calcio S.P.A., il comune di Parma e alcuni privati.
Il Comune di Parma quale proprietario dello stadio comunale aveva stipulato con il Parma A.C. un contratto per l'utilizzo dello stadio con un canone annuo.
Poiché era sorta la necessità di ampliare la capienza dello stadio, si accordo di estendere la durata del contratto di locazione dell'impianto sportivo e provvedendo all'approvazione dei nuovi lavori edilizi.
Il tribunale amministrativo stabilì che erano state violate le norme e le regole riguardanti le pubbliche gare e le previsioni del piano regolatore comunale.
In pratica era necessaria l'indizione di una pubblica gara e non di una trattativa privata come era stata fatta.
La decisione della Corte di Cassazione ha ribadito il rapporto che deve intercorre tra il Comune e la società di calcio, non può essere ricondotto ad un contratto di locazione privato, ma deve qualificarsi nell'ambito della concessione amministrativa.
Fondamento di tale decisione è stato l'accertamento della natura patrimoniale indisponibile del bene dato in gestione e utilizzato dal privato.
La corte individua negli impianti sportivi beni destinati a pubblico servizio, in quanto l'amministrazione, costruendoli e adoperandoli per l'attività sportiva intende soddisfare l'interesse proprio e dell'intera collettività alle discipline sportive.
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché destinati ad un pubblico servizio devono sussistere due requisiti che sono relativi, il primo: alla manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico che deve darsi attuazione con l'emanare un atto amministrativo in cui si evinca in modo chiaro la determinazione di tale soggetto di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio; il secondo: al fatto che quel bene sia attualmente destinato al pubblico servizio
La sentenza quindi conferma gli orientamenti della magistratura nella qualificazione del bene impianto sportivo o stadio comunale.
Inoltre, viene confermata una valenza pubblica dello sport e viene collegata l'attività sportiva medesima a finalità di interesse pubblico che si possono ricondurre in modo diretto e primario al Comune. Questo ente diviene destinatario di tutti gli effetti che si ricollegano alla gestione del bene impianto sportivo e di conseguenza alla individuazione di coloro che possono avere interesse ad un utilizzo del medesimo e di tutti gli accessori riconducibili.
La giurisdizione in tema di rapporti tra privati e enti pubblici per quanto attiene alla concessione di impianti sportivi o di appalti di servizi appartiene alla magistratura amministrativa (tribunali amministrativi regionali).
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