scusate l'ignoranza ma il pescara che ha fatto per meritarsi il -2?quali partite sono sotto accusa?
qui c'è il dispositivo
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/40.$plit/C_2_ContenutoGenerico_32610_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf
GG) gara PIACENZA-PESCARA del 9/04/2011
88 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., e
Gianluca NICCO, all’epoca dei fatti calciatore della società DELFINO PESCARA 1936, per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara PIACENZA -
PESCARA del 9/04/2011, anche in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine
di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato, il tutto come meglio specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere;
89 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli
artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere;
90 - la società DELFINO PESCARA 1936 , per responsabilità oggettiva, ai sensi degli
artt. 4, comma e 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
NICCO.
Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni
responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine
alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazione sub 90;
VI.27 gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da NICCO, all’epoca dei fatti
calciatore del PESCARA. Dopo aver parlato con l’esponente del gruppo degli “zingari”
G.A., GERVASONI si è attivato contattando NICCO al fine di assicurare la vittoria del
PIACENZA. Il giorno precedente la gara GERVASONI e NICCO si sono incontrati
nell’albergo dove era in ritiro quest’ultimo. In seguito, NICCO ha fatto sapere a
GERVASONI con un messaggio che non era riuscito a convincere i compagni di squadra.
In definitiva, GERVASONI e NICCO, anche in concorso con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e
il risultato della gara, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI, nonché nel traffico telefonico intercorso tra
quest’ultimo e NICCO e nella presenza sul luogo di esponenti del gruppo degli “zingari”.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, per NICCO.
Alla affermazione della responsabilità del deferito NICCO segue quella oggettiva della
Società di appartenenza PESCARA.
Non convincono del contrario le separate difese di NICCO e della soc. PESCARA, stante
la rilevanza degli incontri tra NICCO e GERVASONI nella immediatezza della gara, con
particolare riferimento al secondo incontro, del tutto inutile dal momento che l’accordo per
il viaggio in auto, secondo la versione di NICCO, era già stato raggiunto, delle espressioni
indirizzate da GERVASONI a NICCO e da questi non contestate e peraltro ammesse, dei
messaggi telefonici di NICCO a GERVASONI, della singolare circostanza del ritorno a
casa di GERVASONI e di NICCO insieme a bordo dell’autovettura di GERVASONI.
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E non è credibile NICCO quando sminuisce l’importanza dell’incontro con un calciatore
avversario, anche se amico, nell’imminenza della gara e definisce scherzoso il tono usato
da GERVASONI nel pronunciare la frase “ma domani ci fate vincere?”.
Come rilevato nell’atto di deferimento, infatti, non è plausibile che un calciatore
professionista (per quanto giovane) possa attribuire carattere scherzoso a una proposta
formulata all’esito di un incontro richiesto da GERVASONI che, nell’occasione, si era
recato appositamente presso il ritiro della squadra avversaria proprio il giorno prima della
gara, benché i due avessero già concordato di vedersi dopo la stessa.
Sono invece irrilevanti e prive di attendibilità nel presente procedimento le dichiarazioni dei
compagni di squadra di NICCO depositate agli atti. Va considerato a tal fine che, in caso di
risposta affermativa al quesito posto, i tesserati avrebbero ammesso la propria
responsabilità disciplinare nella vicenda, quanto meno sotto il profilo dell’omessa
denuncia.
La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS a carico del deferito GERVASONI, deve rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva per la condotta del proprio tesserato.